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TSO: cos’è il trattamento sanitario obbligatorio

Il trattamento sanitario obbligatorio o TSO è un procedimento che viene attivato in circostanze specifiche

TSO: cos’è il trattamento sanitario obbligatorio

Nel 1978 e più precisamente il 23 dicembre di quell’anno, appariva sulla Gazzetta Ufficiale la famosa Legge n. 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Agli articoli 33 e soprattutto 34 si faceva riferimento a quello che oggi conosciamo come TSO, ossia il trattamento sanitario obbligatorio, sulle cui funzioni ancora oggi aleggia qualche incertezza.

Cos’è quindi il TSO? Esso prevede il ricovero ospedaliero forzato, bypassando di fatto la volontà del paziente adulto, nel momento in cui quest’ultimo può essere un pericolo per sé stesso e per gli altri e si trova in una condizione di alterazione psicologica tale da essere reputato non in grado di decidere autonomamente.

Per capire più nel dettaglio, immaginiamo un soggetto che minaccia il suicidio o ha abusato di sostanze stupefacenti e può fare del male a sé stesso o agli altri, o ancora rifiuta di bere o assumere cibo o farmaci, correndo seri rischi per la sua vita. In questi casi sono talvolta i parenti stretti della persona a richiedere il TSO, ma anche le autorità sanitarie coinvolte in caso di segnalazioni esterne.

La disposizione del trattamento sanitario obbligatorio avviene, come recita la Legge n. 833, tramite provvedimento del Sindaco del comune di domicilio o residenza del soggetto, il quale può emanare, nella sua qualità di autorità sanitaria, l’ordinanza. Ma ciò solo solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che:

  • Il paziente si trova in una condizione tale da necessitare interventi terapeutici urgenti
  • Tali interventi vengano rifiutati dallo stesso
  • Non è possibile attuare tempestive ed idonee misure extraospedaliere

Le tre condizioni devono tassativamente essere presenti contemporaneamente e le due certificazioni mediche devono essere fatte da due professionisti diversi. In genere la prima dichiarazione sulla necessità del TSO è fatta da un medico di medicina generale, anche quello di famiglia, nel caso siano i parenti del soggetto a richiedere il trattamento sanitario obbligatorio.

La seconda invece spetta normalmente ad un medico della ASL del comune di residenza o domicilio, quasi sempre uno psichiatra, o comunque un professionista che appartiene al servizio sanitario pubblico. All’interno delle due certificazioni devono risultare chiaramente sia le condizioni di salute del paziente al momento della visita, sia le motivazioni concrete stilate dai due professionisti, che giustifichino il trattamento sanitario obbligatorio.

Da qui il sindaco ha due giorni di tempo per disporre il TSO attraverso un’ordinanza, facendo accompagnare la persona dalle autorità presso la struttura ospedaliera. Se il soggetto non è collaborativo, può essere prelevato con la forza. Entro le 48 ore successive al ricovero, il sindaco ha l’obbligo di inviare copia dell’ordinanza emessa al Giudice tutelare, il quale può convalidare il provvedimento o annullarlo.

In ogni caso il TSO ha una durata di 7 giorni e, salvo richiesta di prolungamento da parte dello psichiatra che ha in cura il soggetto, il trattamento termina e la persona è libera di tornare al proprio domicilio, senza dover essere trattenuta ancora nel reparto.

Foto | iStock

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